Prime indicazioni di comportamento dell’Educatore Cinofilo
Prime indicazioni di comportamento dell’Educatore Cinofilo esercente attività professionale ed iscritto APNEC in seguito all’emanazione della Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio (in vigore dal 10 febbraio 2013), “Professioni non organizzate in ordini o collegi”.
Cari Colleghi,
la legge che tanto abbiamo atteso, quella che ci fa entrare a pieno titolo nel mondo delle Professioni, comporta anche qualche onere.
L’art. 1 comma 3 della legge in oggetto, infatti, indica che il soggetto che svolge una delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ma in Associazioni Professionali ad esempio quella di Educatore Cinofilo, “…contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.”
Pertanto l’Educatore Cinofilo esercente iscritto APNEC dovrà indicare nella documentazione e/o corrispondenza con terzi (fatture, carta intestata, e-mail, ecc.) nonché sulla targa del Centro Cinofilo, biglietti da visita ed in eventuali messaggi/annunci pubblicitari quanto indicato dall’art.1 comma 3.
Si consiglia la seguente dicitura:
Nome e Cognome Educatore Cinofilo A.P.N.E.C. n. ………. Regione disciplinato ai sensi della legge 4/2013
Si raccomanda di seguire con scrupolosa attenzione le indicazioni fornite nella presente al fine di evitare le sanzioni normative previste dalla Legge ed i conseguenti provvedimenti di carattere disciplinare.
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale A.P.N.E.C.
Dott. Aldo Violet