Sentenza Tribunale Bolzano

– ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI –

Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili – è una associazione di professionisti dell’educazione, dell’addestramento cinofilo, della formazione di cani di assistenza (cani per non vedenti, disabilità motorie, portatori di handicap), della rieducazione, nonché di operatori cinofili per fini sociali che operano nei diversi settori di utilità sociale: soccorso, interventi assistiti dagli animali (Pet Therapy), addestramento, cinoantropologia didattica.

Ricorso ACCOLTO.
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SENTENZA ,sede di BOLZANO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500069, – Public 2015-03-11 –

N. 00069/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2013, proposto da:
Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili A.P.N.E.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Sonia Moresi e Alessandro La Marca, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bolzano, via Castel Roncolo, 1;

contro
Provincia Autonoma di Bolzano;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) dei commi n. 2 e 3 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige dell’8.7.2013 n. 19 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29/I-II del 16.7.2013 in cui è deliberato che “il direttore o la direttrice responsabile di un centro cinofilo deve essere almeno in possesso del brevetto di figurante per le prove di utilità rilasciato da un’organizzazione riconosciuta dalla Federation Cynologique Internazionale (FCI)”. “In deroga al comma 2, i centri cinofili possono essere diretti anche da persone in grado di dimostrare di aver concluso una formazione presso un’organizzazione che sia membro del Pet Dog Trainers (PDT) europeo”;

nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il Cons. Terenzio Del Gaudio e udito l’avv. S. Moresi per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili – A.P.N.E.C. – impugna i commi n. 2 e 3 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dell’8.7.2013 n. 19 “Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29/I-II del 16.7.2013.

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente motivo d’impugnazione:

Eccesso di potere per disparità di trattamento, lesione degli interessi legittimi, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 224 del 4.12.2013 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare.

Alla pubblica udienza del 16.4.2014 la trattazione di merito del ricorso è stata rinviata, su richiesta di parte ricorrente, alla pubblica udienza dell’8.10.2014, ove il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Si premette che l’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili – A.P.N.E.C. – è una associazione di professionisti dell’educazione, dell’addestramento cinofilo, della formazione di cani di assistenza (cani per non vedenti, disabilità motorie, portatori di handicap), della rieducazione, nonché di operatori cinofili per fini sociali che operano nei diversi settori di utilità sociale: soccorso, interventi assistiti dagli animali (Pet Therapy), addestramento, cinoantropologia didattica.

I professionisti iscritti all’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili sono circa mille e sono presenti in tutte le regioni d’Italia.

Con il presente ricorso l’A.P.N.E.C. impugna l’art. 26 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dell’8.7.2013 n. 19 limitatamente ai commi 2 e 3 che rispettivamente stabiliscono: “il direttore o la direttrice responsabile di un centro cinofilo deve essere almeno in possesso del brevetto di figurante per le prove di utilità rilasciato da un’organizzazione riconosciuta dalla Federation Cynologique Internazionale (FCI)” (comma 2); “In deroga al comma 2, i centri cinofili possono essere diretti anche da persone in grado di dimostrare di aver concluso una formazione presso un’organizzazione che sia membro del Pet Dog Trainers (PDT) europeo” (comma 3).

La ricorrente, che deduce di aver presentato ricorso anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 21bis della legge n. 287/1990 per violazione delle norme sulla concorrenza, lamenta, con il presente ricorso, l’eccesso di potere per disparità di trattamento e la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, deducendo che le suddette disposizioni escludono i professionisti appartenenti all’A.P.N.E.C. dalla possibilità di poter dirigere un centro cinofilo.

Le doglianze sono fondate.

Osserva il Collegio che l’A.P.N.E.C. è l’unica associazione professionale del settore cinofilo alla quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto la possibilità di rilasciare la certificazione di qualità, ai sensi della legge 14.1.2013, n. 4 (cfr. doc. n. 2, pag. 2 – tratto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico) ed è anche l’unica associazione cinofila ad essere stata riconosciuta dal Ministero della Giustizia quale associazione rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9.11.2007, n. 206 (cfr. doc. n. 3).

Di converso, per quanto attiene alla Federation Cynolique Internazionale, la ricorrente, nel dedurre che si tratta di una federazione di associazioni di allevatori canini che si occupa della stesura degli standard delle razze, afferma che i figuranti riconosciuti dalla stessa non hanno le competenze di un educatore cinofilo professionista (cfr. doc. n. 4), mentre, per quanto riguarda la Pet Dog Trainers of Europe (europea), la ricorrente deduce trattarsi di un’associazione che si occupa di cinofilia in maniera del tutto privata (cfr. doc. n. 5).

Invero, osserva il Collegio che non risulta che la Federation Cynolique Internazionale e la Pet Dog Trainers of Europe (europea) abbiano ottenuto alcun riconoscimento da parte dello Stato Italiano, sicché le impugnate previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dell’8.7.2013 n. 19 risultano effettivamente discriminatorie nei confronti dell’A.P.N.E.C.

Si tratta, infatti, di disposizioni che escludono ingiustificatamente i professionisti dell’A.P.N.E.C. – che è l’unica associazione cinofila italiana a carattere professionale che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia ai sensi della legge 14.1.2013, n. 4 e dell’art. 26 del d.lgs. 9.11.2007, n. 206 – dalla possibilità di dirigere un centro cinofilo.

Va da ultimo dato atto che all’udienza in camera di consiglio del 3.12.2015 parte ricorrente ha depositato in giudizio una “Proposta inoltrata dall’Assessorato” con la quale si manifesta l’intenzione di deliberare, in sede di Giunta Provinciale, la non costituzione nel presente giudizio in considerazione del fatto che “sia l’unico motivo addotto nel ricorso come il fumus boni iuris accompagnato dal periculum in mora di cui nell’istanza di sospensiva appaiono fondati, per cui una costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale appare senza prospettive” (cfr. all. doc. dep. il 3.12.2015).

In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, va accolto e, per l’effetto vanno annullati gli impugnati commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dell’8.7.2013, n. 19, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29/I-II del 16.7.2013.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo, e alla rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla i commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dell’8.7.2013, n. 19, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29/I-II del 16.7.2013.

Condanna la Provincia autonoma di Bolzano alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente nell’importo che viene liquidato in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA, CNPA, accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Margit Falk Ebner, Presidente FF
Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Peter Michaeler, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015